- IL
CONSIGLIO COMUNALE
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- VISTO
l’art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e
successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata istituita a
decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche;
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- VISTA
la deliberazione consiliare n. 90 del 18 dicembre 2000 con la quale
detta addizionale è stata istituita anche in questo Comune con
decorrenza 1° gennaio 2001;
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- VISTO
l’art. 1 comma 142 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Finanziaria
2007” che così recita ….”3. I comuni, con regolamento adottato
ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma
2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del
capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti
percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in
mancanza dei decreti di cui al comma 2”;
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- VISTO
l’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
“Finanziaria 2007” che così recita “Gli enti locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi
indicato,hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
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- RITENUTO
di adottare un regolamento che determini la compartecipazione
dell’addizionale IRPEF;
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- ACQUISITO
il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del
servizio interessato, nonché quello del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del T.U.;
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CON VOTI favorevoli
n. 10, contrari n. 5 ( I Consiglieri Pastega Daniela, Sartor Carmen,
Alba Emilio, Bonetto Rodolfo, Bresolin Lucio) espressi nelle forme di
legge dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
- di
approvare l’allegato schema di regolamento che dispone l’aliquota di
compartecipazione nell’addizionale IRPEF.
- Di
incaricare il Responsabile del Servizio a pubblicare il regolamento nel
sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche
fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002 così come
previsto dall’art. 1 comma 142 della legge 27.12.2006, n.296.
- Di
dare atto che l’efficacia del presente provvedimento opera a partire
dal 1° gennaio 2007 ai sensi dell’art. 1 comma 169 della legge
27.12.2006, n. 296.
- Di
dare atto che il gettito derivante dall’applicazione del tributo in
esame ammonta ad Euro 290.000,00.
IL
CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva
separata votazione favorevoli n. 10, contrari n. 5 ( I Consiglieri Pastega
Daniela, Sartor Carmen, Alba Emilio, Bonetto Rodolfo, Bresolin Lucio)
espressi nelle forme di legge dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di
dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
REGOLAMENTO
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.
Articolo 1
Oggetto del
regolamento
- Il
presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà
regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così
come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59
D.Lgs. 446/1997.
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- Ai fini
dell’applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì
norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme
sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il
vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
-
- Il regolamento
disciplina l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell’art. 48, comma 10
L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 1, comma 10
L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall’art. 1 D.Lgs. 28 settembre
1998, n.. 360, come modificato dall’art. 12 L. 13 maggio 1999, n.
133 e dall’art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come
integralmente modificato dall’art. 142 della L. 296 del
27.12.2006.
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- Per la
disciplina dell’imposta devono intendersi altresì richiamate
tutte le ulteriori normative vigneti, nonché tutte le norme
regolamentari ed attuative a livello nazionale.
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- Articolo 2
- Soggetto attivo
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- L’addizionale
in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Pederobba, ai sensi del
D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed
integrazioni.
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- Articolo 3
- Soggetti passivi
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- Sono
obbligati al pagamento dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i
contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Pederobba alla
data del 1° gennaio dell’anno di riferimento, sulla base delle
disposizioni normative vigenti.
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- Articolo 4
- Variazione
dell’aliquota
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- L’aliquota
è fissata nella misura di 0,4 punti percentuali.
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- Articolo 5
- Efficacia
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- Per
quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le
disposizioni di legge vigenti.
- Il
presente Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2007.