
| Diritti e doveri . La scuola nello Stato Italiano. | |
| Visto d'ingresso. | |
| Permesso di soggiorno |
Acquisto della cittadinanza italiana
Può essere richiesta nei seguenti casi:
- dallo straniero nato in Italia ed ivi residente legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età; la domanda deve essere presentata entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;
- se il padre o la madre o uno dei nonni sono cittadini per nascita, lo straniero può dichiarare di voler acquistare la cittadinanza se, al momento del raggiungimento della maggiore età, risiede da almeno 2 anni in Italia.
Chi sposa un cittadino italiano può scegliere di acquisire la cittadinanza se ci sono queste condizioni:
- se ha risieduto legalmente per almeno 6 mesi in Italia oppure se sono trascorsi 3 anni dalla celebrazione del matrimonio e non vi sia stata separazione legale o divorzio o annullamento dello stesso. La semplice cessazione della convivenza non impedisce l'acquisto della cittadinanza.
La persona interessata deve presentare domanda al sindaco del Comune o, se all'estero, all'autorità consolare. Il Ministro dell'Interno provvederà alla risposta con decreto. Se non risponde entro due anni dalla presentazione della domanda questa si dà per accolta. Se invece la domanda viene rigettata, è possibile ripresentarla dopo 5 anni.
La domanda va fatta direttamente alla Presidenza della Repubblica, presentando domanda in Prefettura. Uno dei casi più frequenti è che può chiedere di diventare cittadino italiano chi sia maggiorenne e risieda legalmente da almeno 10 anno nello Stato italiano (4 anni per i cittadini dell'Unione europea).
Occorre un periodo di residenza legale ininterrotta di almeno 5 anni. La domanda va indirizzata al Presidente della Repubblica e va presentata alla Prefettura.
Ricongiungimento Familiare
I Lavoratori extracomunitari
legalmente residenti in Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonché con i figli a carico
non coniugati, minorenni. I
familiari sono
ammessi nel territorio nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso
periodo per il quale è ammesso il lavoratore e semprechè quest’ultimo sia in
grado di assicurare ad essi normali condizioni di vita. E’ consentito anche il
ricongiungimento in favore dei genitori a carico.
La richiesta va fatta alla
Questura di Treviso. La Questura inoltrerà la richiesta al Ministero degli
Esteri. Quest’ultimo autorizzerà l’Ambasciata Italiana a rilasciare il visto di
soggiorno.
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1 |
Contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato all'Ufficio del registro, oppure atto di proprietà dell'alloggio. |
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2 |
Dichiarazione proprietario dell'immobile di conferma di contratto d'affitto oppure fotocopia carta d'identità del proprietario dell'immobile. |
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3 |
Solo nel caso di contratti di foresteria (presso il datore di lavoro) oppure di alloggio presso parenti e necessaria una dichiarazione del titolare dell'alloggio che specifichi il proprio consenso al ricongiungimento familiare nonché la porzione di fabbricato messa a disposizione del richiedente. |
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4 |
certificato contestuale di residenza e stato di famiglia (rilasciato dal Comune) |
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5 |
certificato del Comune (Ufficio Tecnico) oppure dell'ULS relativo all'idoneità dell'alloggio, in conformità dei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi dell'edilizia residenziale. |
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6 |
Modello 101 e/o dichiarazione dei redditi (740, 730) con ultima busta paga. |
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7 |
Dichiarazione del datore di lavoro che indichi il tipo di contratto (indeterminato, formazione lavoro) e reddito annuo con allegata fotocopia del documento di identità del datore di lavoro. |
La famiglia nello Stato Italiano
Articolo 143. Diritti e doveri reciproci dei
coniugi.
Articolo
143. Cognome della moglie.
La
moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo
stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
Articolo
144. Indirizzo della vita familiare e resistenza della famiglia.
Articolo
316. Esercizio della potestà dei genitori.
Il
figlio è soggetto alla potestà dei genitori
sino all’età maggiore o alla emancipazione. La
potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i
genitori.
Articolo
317. Impedimento di uno dei genitori.
Nel
caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile
ad uno dei genitori l’esercizio della potestà, questa è esercitata in modo
esclusivo dall’altro.
La scuola nello Stato Italiano.
QUALI
DOCUMENTI CI VOGLIONO PER ISCRIVERE I RAGAZZI ALLA SCUOLA?
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1 |
Certificato
di nascita (in italiano) |
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2 |
Attestazione
delle vaccinazioni effettuate (in italiano) |
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3 |
Modulo
d’iscrizione da ritirare presso la scuola. |
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4 |
Stato
famiglia. |
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5 |
Permesso di
soggiorno. |
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6 |
Certificazione relativa
alla classe frequentata dal bambino nel paese d’origine. In mancanza di
questa documentazione. Il genitore dichiara sotto la propria
responsabilità, la classe frequentata dal figlio nel paese d’origine. |
I ragazzi privi di permesso di soggiorno sono ugualmente iscritti con riserva in attesa della regolarizzazione della loro posizione da parte dei genitori .
Visto d'ingresso
I cittadini
extra-comunitari possono entrare in Italia per:
Per superare la frontiera serve
un "VISTO D'INGRESSO", che viene rilasciato dalle autorita' diplomatiche o
consolari italiane. Il visto dichiara il motivo del trasferimento in Italia, la
durata, il numero d'ingressi consentiti.
Per richiederlo, occorrono :
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1 |
Il Passaporto
valido. |
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2 |
Un documento
dal quale risulti che si hanno i mezzi per vivere in Italia durante il
periodo richiesto (in caso contrario, si deve dimostrare di potere avere
un lavoro regolarmente retribuito o essere ospitati da un ente,
un’associazione o un privato che provvedano al vitto, all’alloggio e al
ritorno in patria. |
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3 |
Un biglietto
di andata e ritorno per l’Italia. |
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4 |
Una o più
fotografie recenti. |
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5 |
Un
certificati sanitario, se è richiesto. |
Permesso di soggiorno
Entro
otto giorni dal suo ingresso in Italia, lo
straniero extra-comunitario deve richiedere alla Questura il "permesso di
soggiorno", per lo stesso motivo dichiarato nel visto d'ingresso
La Questura
rilascia una ricevuta della richiesta e deve consegnare il permesso di soggiorno
entro otto giorni.
Il permesso
di soggiorno e' un documento indispensabile; va portato sempre con se', e
mostrato alle autorita' che lo richiedano.
Se si vuole
trasformare un permesso per lavoro dipendente in un permesso per lavoro
autonomo, sarà necessario attendere che la Questura riceva il nulla-osta del
Ministero dell'Interno, degli Esteri e dell'Industria.
Chi ha il permesso
di soggiorno scaduto non puo' restare in Italia.
N.B. :ogni
cambiamento di indirizzo deve essere comunicato alla questura entro 15
giorni
Durata dei permessi di soggiorno
1.
Permesso per lavoro dipendente:
Se il contratto è a tempo indeterminato, il permesso ha validità pari a
due anni;
Se il contratto è a tempo determinato, il permesso ha validità
commisurata alla durata del contratto;
Se il contratto è stagionale, il permesso ha validità pari a sei mesi
o, nei settori che lo richiedono, pari a nove mesi;
2. Permesso per lavoro
autonomo:
3.
Permesso per ricongiungimento
familiare:
ha validità pari a due anni;
4.
permesso per
studio:
ha validità pari a un anno.
La durata del permesso di soggiorno va calcolata iniziando dalla data di
presentazione della domanda di regolarizzazione, e non dalla data del ritiro
dell’esito: ad esempio, chi ha presentato la domanda il 20 gennaio 2000 e ritira
l’esito il 27 luglio 2000, riceverà un permesso di soggiorno su cui sarà
indicata la data del 20 gennaio 2000, e quindi, nel caso di permesso con
validità annuale, scadrà il 20 gennaio 2001. La durata reale è quindi inferiore
di circa sei mesi rispetto alla durata indicata sul permesso stesso.
Tuttavia questo non vale per coloro che hanno un contratto a tempo
determinato o stagionale con durata pari o inferiore a sei mesi: in questi casi
il permesso avrà una durata reale, non formale, pari alla durata del contratto,
perché in caso contrario avrebbero ritirato un permesso di soggiorno già
scaduto. Ad esempio, nel caso di un contratto della durata di sei mesi, il
permesso avrà una durata formale (cioè a partire dalla data di presentazione
dell’istanza di regolarizzazione) di un anno, e una durata reale di sei
mesi.
Documenti da presentare e procedure
1) Per ritirare l’esito
della domanda di regolarizzazione è necessario presentare alla Questura:
- la
ricevuta della presentazione della domanda di regolarizzazione, in originale:
l’esito della domanda non verrà consegnato in assenza della ricevuta e non
saranno accettate ricevute in fotocopia;
- un documento di identità valido
(si intende valido al momento della presentazione della domanda di
regolarizzazione).
2) La
procedura da seguire è differente a seconda del tipo di permesso richiesto:
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Lavoro dipendente:Chi ha presentato la domanda di regolarizzazione per lavoro
dipendente:
1. dovrà presentarsi presso lo sportello della Questura: se
l’esito della domanda è positivo, riceverà un "nullaosta" (in pratica un timbro
sulla ricevuta della presentazione della domanda) necessario per le procedure di
formalizzazione del rapporto di lavoro;
2. con questo "nullaosta" dovrà
recarsi presso lo sportello dell’Ufficio Provinciale del Lavoro (se si tratta di
un lavoro diverso dal lavoro domestico), oppure presso lo sportello dell’INPS
(se si tratta di lavoro domestico), dove dovrà consegnare la comunicazione di
assunzione firmata dal datore di lavoro;
3. con la ricevuta della
comunicazione di assunzione, dovrà quindi recarsi presso lo sportello
dell’Ispettorato del Lavoro, dove dovrà consegnare la domanda di rilascio del
libretto di lavoro, firmata dal datore di lavoro; gli verrà quindi consegnato il
libretto di lavoro;
4. infine, con il libretto di lavoro, il richiedente
potrà presentarsi nuovamente presso lo sportello della Questura, dove gli verrà
rilasciato il permesso di soggiorno.
In sintesi:
a) sportello della Questura: "nulla-osta"
b) sportello dell’Ufficio Provinciale del Lavoro o dell’INPS: comunicazione di assunzione
c) sportello dell’Ispettorato del Lavoro: libretto di lavoro
d) sportello della Questura: permesso di soggiorno.
Chi ha presentato la domanda
di regolarizzazione per lavoro autonomo, ricongiungimento familiare, o studio
dovrà semplicemente presentarsi presso lo sportello della Questura, dove potrà
ritirare l’esito della domanda: se l’esito è positivo, riceverà immediatamente
il permesso di soggiorno.
Lavoro
autonomo
Il
datore di lavoro presenta la denuncia del rapporto di lavoro ALL’INPS.
Possibili azioni in caso di rigetto dell'istanza di regolarizzazione
In
generale:
1. Se
il richiedente riceve il rigetto della domanda di regolarizzazione può
presentare ricorso al Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) del luogo di
domicilio entro 60 giorni dalla notifica del rigetto. Si ricorda che il ricorso
non sospende l’esecuzione dei provvedimenti di espulsione.
2. Se
il richiedente riceve contestualmente il provvedimento di espulsione può
presentare ricorso al Pretore del luogo di domicilio,
entro
5 giorni dalla notifica del provvedimento.
USCITA DALL’ITALIA E REINGRESSO
1. In
generale non è consentito uscire temporaneamente dal territorio italiano fino a
quando non si è ricevuto il permesso di soggiorno, contrariamente a quanto era
stato indicato in precedenza.
2. La possibilità di uscita e reingresso è
prevista solo in casi particolarmente gravi e debitamente documentati (es. morte
o imminente pericolo di vita di uno stretto congiunto) e per periodi molto brevi
(probabilmente non più di 4-5 giorni).
In questo caso si deve presentare
alla Questura la documentazione da cui risultino i gravi motivi, la frontiera di
uscita e successivo reingresso, la durata della permanenza nel Paese estero; la
Questura inoltrerà la documentazione al Ministero dell’Interno, integrandola,
dove possibile, con indicazioni sul possesso dei requisiti per la
regolarizzazione. Il Ministero fornirà indicazioni alla Questura richiedente e
agli Uffici di frontiera.
I
documenti da allegare sono, se posseduti:
