
Piano
terra Sede Municipale
tel. 0423/680902
Orario
al pubblico:
dal
lunedì al venerdì ........ 9.00 - 12.50
sabato
mattina ................. 9.00 - 11.50
lunedì
...............................15.00 - 18.20
Va
chiesta per trasferimento della residenza da altro Comune o per rimpatrio
dall'Estero. E' necessario avere la dimora abituale a Pederobba. L'Ufficio
Anagrafe verifica se di fatto il richiedente abiti stabilmente in quella via,
vicolo o piazza.
Il
cittadino italiano deve presentare la richiesta su apposito modulo
esibendo un valido documento di identità personale e il codice fiscale.
Il
cittadino straniero deve inoltre esibire il passaporto ed il permesso di
soggiorno rilasciato dall'autorità di Pubblica Sicurezza (Questura).
Se
l'iscrizione riguarda una famiglia, la richiesta può essere presentata
da un componente maggiorenne della stessa, il quale dovrà esibire i numeri di
codice fiscale di tutti i componenti della famiglia; se il numero civico
indicato dal richiedente risulta già occupato da altro familiare è necessario
che quest'ultimo accetti per iscritto l'inserimento nel suo stato di famiglia
dei nuovi residenti.
Si
precisa che tutte le persone legate da vincoli di parentela, affinità o da
vincoli affettivi, coabitanti nella stessa abitazione formano una sola famiglia
anagrafica; solo quando non esiste relazione di parentela o vincolo affettivo si
possono avere due famiglie anagrafiche occupanti lo stesso numero civico.
La
veridicità delle dichiarazioni rese dal cittadino all'Ufficio Anagrafe viene
accertata dalla Polizia Municipale entro venti giorni dalla data della
richiesta.
Cambio
di residenza all'interno del Comune
Quando
il cittadino all'interno del territorio comunale cambia abitazione spostandosi
di via o di numero civico deve dare apposita comunicazione all'Ufficio Anagrafe
del Comune. Anche in questo caso viene eseguito l'accertamento dalla Polizia
Municipale come per l'iscrizione anagrafica.
L'aggiornamento
della patente di guida e del libretto di circolazione (ciclomotori, motoveicoli,
rimorchi e autoveicoli) avviene in seguito a iscrizione anagrafica o cambio di
residenza all'interno del Comune.
Il
cittadino deve richiedere, e compilare, gli appositi moduli disponibili presso
l'Ufficio Anagrafe. Questi vengono invianti alla Motorizzazione di Roma che
invierà agli interessati i tagliandi adesivi da applicare sui documenti.
L'operazione è gratuita.
Vanno
inoltre dichiarate all'Anagrafe, esibendo un documento di identità personale,
le variazioni per la costituzione di una nuova famiglia, i mutamenti intervenuti
nella composizione della famiglia, la variazione dell'intestatario del foglio di
famiglia, la variazione della professione e del titolo di studio.
L'Ufficio
rilascia immediatamente, previa esibizione di un documento di identità
personale:
·
certificato
di residenza,
·
stato di
famiglia.
Inoltre
può rilasciare:
·
certificato
di cittadinanza (solo per i cittadini italiani);
·
certificato
per gli iscritti A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
·
certificato
di stato libero, di vedovanza;
·
certificati
cumulativi o contestuali;
·
altre
risultanze anagrafiche consentite dalla legge.
Per
tutte le certificazioni è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo, salvo che
una norma di legge la escluda.
La
carta d'identità viene rilasciata ai residenti e dimoranti in Pederobba che
abbiano compiuto 15 anni.
La
validità del documento è di 5 anni dalla data del rilascio e il documento dovrà
essere rinnovato con cadenza quinquennale, a partire da 180 giorni precedenti la
scadenza.
Per
il rilascio della carta d'identità il richiedente deve presentare:
·
tre
fotografie formato tessera uguali e recenti;
·
la carta
d'identità scaduta. In caso di smarrimento o furto è necessario presentare
denuncia di smarrimento o furto al Comando dei Carabinieri (indicando il numero
della carta e la data di rilascio) e presentare copia all'Ufficio Anagrafe;
·
pagamento
del diritto fisso, stabilito dalla Legge.(£. 10.500).
Il
cittadino straniero deve inoltre presentare il proprio permesso di
soggiorno in corso di validità. Al cittadino straniero il documento viene
rilasciato NON valido per l'espatrio.
Per
il rilascio ai minori di carta di identità valida per l'espatrio, è necessario
che i due genitori firmino una dichiarazione di assenso, contestualmente alla
richiesta.
Per
il rilascio del documento non valido per l'espatrio è sufficiente la sola firma
dell'interessato (anche se minorenne).
Per il rilascio di carta d’identità a genitori separati a divorziati con finale minore è richiesta l’autorizzazione del giudice tutelare competente per il luogo di residenza del minore (es.minore residente a Bassano del Grappa- Pretura di Bassano).
Nella
carta d'identità non è più necessario indicare lo stato civile
(celibe, nubile, coniugato, vedovo/a, libero). Pertanto nel richiedere la carta
d'identità è possibile scegliere se togliere o inserire lo stato civile. Se si
mantiene l'indicazione, le possibili risultanze saranno: "libero" (per
celibi, nubili, vedovi/e e divorziati) oppure "coniugato".
La
carta d'identità viene normalmente rilasciata in tempo reale.
Allo
stato attuale la carta d'identità valida per l'estero consente l'ingresso nei
seguenti Stati: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Malta Norvegia, Paesi Bassi,
Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Svezia Spagna, Svizzera, Città del Vaticano,
Liechtensten, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Ungheria.
L'ingresso
in Macedonia con la carta d'identità è consentito solo se accompagnato da
apposito tesserino rilasciato alla frontiera. L'ingresso con la carta di identità
in Marocco, Tunisia e Turchia si ha solo per chi si reca con un viaggio
organizzato.
Documenti
di identità per persone di età inferiore ai 15 anni
per
l'espatrio nei Paesi membri del Consiglio d'Europa viene rilasciato un
certificato anagrafico di nascita con fotografia convalidata dalla Questura. Per
ottenerlo bisogna presentare all'Ufficio Anagrafe una fotografia del minore ed
entrambi i genitori devono sottoscrivere una dichiarazione di assenso in carta
semplice. Il certificato, vidimato dalla Questura, ha validità 5 anni. Il tempo
di consegna: circa un mese.
per
l'espatrio in altri Paesi è prevista l'inclusione nel passaporto dei
genitori.
per
la guida di ciclomotori (ragazzi/e tra i 14 e i 15 anni) viene rilasciato
un certificato di nascita anagrafico con fotografia (foto non autenticata legata
da timbro a secco).
Il
passaporto è un documento per l'espatrio valido in tutti i Paesi riconosciuti
dal Governo Italiano. E' indispensabile per i Paesi non facenti parte della
Comunità Europea. Lo possono richiedere tutti i cittadini italiani che hanno
compiuti il 18° anno di età e anche i minori, previa autorizzazione dei
genitori.
Viene
rilasciato dalla QUESTURA e ha validità 10 anni. Deve essere però rinnovato
entro sei mesi dalla scadenza dei primi cinque anni. Trascorsi i 10 anni deve
essere fatta richiesta di un nuovo passaporto.
Se
la domanda viene presentata all'Ufficio Anagrafe, questo provvede alla
trasmissione alla Questura di Treviso entro 10 giorni.
È
possibile anche personalmente portare la documentazione in Questura e
successivamente ritirarvi il passaporto.
Occorre
presentare una domanda autocertificativa in carta libera (modello predisposto
dall'ufficio) allegando:
·
due foto
formato tessera recenti ed uguali fra loro;
·
una marca
di concessione governativa per passaporto;
·
ricevuta
del versamento per rilascio passaporto sul conto corrente n. 16206310 intestato
a "Questura di Treviso - Ufficio passaporti";
·
eventuale
passaporto scaduto;
·
atto di
assenso, dell'altro coniuge per chi è coniugato con prole minore;
·
nulla
osta del Giudice Tutelare da richiedere presso la Pretura Circondariale di
Treviso per i coniugi separati o divorziati con prole minore e per i genitori
non sposati con prole minore riconosciuta da entrambi (se non conviventi) o da
uno solo.
I
figli minori di anni 16 possono essere iscritti sul passaporto di un genitore
con l'autorizzazione del coniuge, rilasciata mediante firma apposta alla
presenza del funzionario comunale.
La
richiesta deve essere fatta al momento del rilascio o del rinnovo, e se il
minore ha compiuto il 10° anno di età occorrono due fotografie formato tessera
di cui una autenticata in bollo.
Può
essere eseguita solo quando la foto deve essere prodotta ad una pubblica
Amministrazione (per es.: per il rilascio del passaporto, per il rilascio della
patente di guida, per altre autorizzazioni come porto d'armi, licenze di caccia,
ecc.).
Non
si possono autenticare foto per l'iscrizione scolastica, per gite scolastiche,
per enti ed uffici privati (Circoli ed associazioni sportive, palestre, banche,
ecc.).
Le
autenticazioni di firma e di copia riguardano solo atti che devono essere
presentati ad una pubblica Amministrazione, o ad Enti erogatori di servizi di
pubblica utilità e qualora la Legge lo preveda espressamente.
In
generale NON SI AUTENTICANO: sottoscrizioni e copie di atti inerenti all'attività
giudiziaria civile o riguardanti rapporti tra privati (procure, vendite, negozi
giuridici in genere; sottoscrizioni di atti di società, disposizioni
testamentarie, rinunce ed accettazioni di incarichi, deleghe per l'espletamento
di incarichi privati; copie di fatture, di modelli 101, 740, 730 e assimilati,
verbali di consigli di amministrazione; ecc.).
Gli
atti privati debbono essere autenticati necessariamente da una notaio, a meno
che non siano espressamente richiesti in copia e allegati ad una documentazione
rivolta ad una pubblica amministrazione.
Per
l'autentica di copia bisogna presentare:
·
l'originale
del documento e la relativa copia da autenticare;
·
documento
di identità valido (es. Passaporto o carta di identità o patente di guida);
·
marche da
bollo a seconda degli usi (per autenticazioni esenti dalla imposta di bollo è
necessario specificare la norma di legge che esclude l'applicazione del bollo).
Per
l'autentica di firma è necessario:
·
presentare
un proprio documento di identità valido (es. Passaporto o carta di identità o
patente di guida);
·
firmare
di fronte al funzionario;
·
marca da
bollo a seconda degli usi.
In
seguito all'entrata in vigore della legge n. 127/1997 (Bassanini) e successive
modificazioni, non è più necessario autenticare:
·
le
sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, (cosiddette
autocertificazioni);
·
le
domande di partecipazione a concorso pubblico:
·
le
sottoscrizioni di istanze dirette alla pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi, quando la firma è fatta in presenza del
dipendente addetto alla ricezione oppure quando l'istanza è corredata da
fotocopia di documento di identità del sottoscrittore;
·
le
sottoscrizioni di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà contenute in
una istanza alla pubblica amm.ne, quando la firma è fatta in presenza del
dipendente addetto alla ricezione oppure quando l'istanza è corredata da
fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.
Possono
essere autocertificate, e non c'è bisogno di autenticare la firma, le seguenti
qualità personali:
data
e luogo di nascita; residenza; cittadinanza; stato di famiglia; posizione agli
effetti degli obblighi militari; iscrizione in albi ed elenchi tenuti dalla
Pubblica Amministrazione; nascita di figlio; decesso di coniuge, ascendente o
discendente; il godimento dei diritti politici; titolo di studio o qualifica
professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione o
abilitazione, formazione, aggiornamento; situazione reddituale o economica;
possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato
presente nell'anagrafe tributaria e inerente l'interessato; stato di
disoccupazione; qualità di pensionato, di studente, di casalinga; qualità di
legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore;
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali; non aver riportato condanne
penali; qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.
N.B.
Le autocertificazioni possono essere rese solo dai diretti interessati che
abbiano compiuto la maggiore età, sotto la propria responsabilità, anche
presso qualsiasi ufficio pubblico o gestore di servizi pubblici (Direzione
Sanitaria, Ufficio del Registro, Catasto, Provincia, Prefettura, Motorizzazione
Civile, E.N.E.L., Comune, ecc.).
L'interessato
può rendere dichiarazioni concernenti fatti, stati e qualità personali
(relativi anche ad altri soggetti), non compresi nell'elenco di ciò che si può
autocertificare, conosciuti direttamente dal dichiarante. La dichiarazione può
essere resa anche da non residenti. E' competente ad autenticare la firma sulla
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in primo luogo il funzionario
che riceve il documento (in genere è anche quello che lo richiede
all'interessato). Seguono poi: notaio; cancelliere, segretario comunale o altro
funzionario delegato dal Sindaco. La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio
ha validità soltanto nei rapporti con l'Ente Pubblico, o con l'ente
concessionario d pubblici servizi, ma non nei rapporti di natura privatistica
per i quali è necessario rivolgersi ad un notaio.
Sono
rese sotto responsabilità del dichiarante ed ogni dichiarazione falsa viene
punita secondo le norme del codice penale. L'esattezza delle dichiarazioni può
essere controllata successivamente dagli uffici riceventi.
Per
i cittadini comunitari vale quanto detto sopra. I cittadini extracomunitari
iscritti in Anagrafe possono utilizzare le autocertificazioni e le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà solo per stati, fatti e qualità personali
certificabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Il
titolare della pensione, munito di documento di riconoscimento, può presentare
un atto di delega su modello reperibile presso l'Ufficio INPS e Anagrafe. La
sottoscrizione avverrà alla presenza del funzionario incaricato che autenticherà
la firma.
Successivamente
la delega dovrà essere presentata all'Ufficio erogatore della pensione (INPS)
per la convalida.