IL COMUNE INFORMA:
Il
Comune dei cittadini
Chi sono e cosa fanno i protagonisti dell’Amministrazione Comunale
Il Sindaco
L'elezione
diretta introdotta nel 1993 ha cambiato il ruolo del primo cittadino. Egli, in
virtù dell'investitura popolare, è davvero il rappresentante della comunità
locale e il propulsore dell'attività amministrativa. Le sue competenze però
risentono ancora molto della precedente configurazione, allorquando egli era un
notabile locale, nominato dal centro, un personaggio locale scelto da un corpo
elettorale ristretto e selezionato. Il sindaco costituiva, una sorta di
"uomo del villaggio", avamposto del più immediato rapporto fra i
cittadini e lo Stato.
Oggi, con la
marcata tendenza all'autonomia e al decentramento, il ruolo del sindaco è
quello di coordinare gli indirizzi politici e amministrativi affidatigli dalla
comunità. Il primo cittadino dovrebbe
essere depurato e alleggerito dalle competenze minute previste dalle tante e
sparpagliate norme legislative. Molto è stato fatto in questa direzione con le
leggi Bassanini e i provvedimenti collegati; il disegno finale deve essere
quello di dotare il
sindaco di
pochi poteri, ma essenziali e incisivi, tali da influire concretamente sulla
vita del Comune. Egli ad esempio, dovrebbe poter disporre della scelta dei
propri collaboratori dirigenti, allo stesso modo con cui può scegliere gli
assessori. Solo con la scelta fiduciaria dei dirigenti più elevati il sindaco
sarà messo in grado di sovraintendere all'azione generale e di
rispondere per la gestione amministrativa.
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I compiti del sindaco
al di là delle
minute competenze che discendono da leggi specifiche, possono essere così
sintetizzati.
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Funzioni
di rappresentanza dell'Ente. Il sindaco rappresenta la propria comunità e a lui
vengono imputate le principali funzioni esponenziali, anche di natura
processuale.
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Convocazione
e presidenza del Consiglio e della Giunta. Egli convoca e presiede il Consiglio
e la Giunta, con una serie di attribuzioni che possono oscillare in relazione
alle previsioni statutarie o regolamentari.
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La
sovraintendenza sull'andamento generale degli uffici e dei servizi. Questa
fondamentale attribuzione è collegata alla veste di capo dell'amministrazione,
che colloca il primo cittadino in una posizione di sovraordinazione generale
sull'apparato amministrativo. Questo compito appare oggi di grande attualità,
alla luce delle riforme che hanno separato la gestione dall'indirizzo
politico-amministrativo (Bassanini).
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L'esecuzione
dell'attività amministrativa. Questa funzione è collegata alla responsabilità
del sindaco per la concreta attuazione degli atti degli organi collegiali.
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Il
sindaco è anche, ufficiale di governo, titolare cioè di alcuni compiti che
vengono svolti per conto e alle dirette dipendenze dello Stato. Egli, in questa
particolare veste, opera alle dipendenze del prefetto: le materie che riguardano
questa funzione sono l'ordine e la sicurezza pubblica, la sanità, l'igiene
pubblica, l'anagrafe, lo stato civile, la leva militare, il servizio elettorale
e la statistica.
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La
complessità delle funzioni del sindaco non rende adeguata cognizione di tutte
le funzioni di questo organo che è sempre più sentito come persona vicina ai
problemi dei cittadini. È auspicabile che una maggiore razionalizzazione delle
funzioni contribuisca a un più incisivo ruolo di questo importante organo di
governo dell’Ente Locale.
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Nel
frattempo, l’impegno che attende il sindaco, si rivela oneroso e difficile,
anche per le difficoltà che ciascuno di essi incontra nell’applicazione di un
corpo legislativo vastissimo, talora poco chiaro e spesso contraddittorio. I
problemi interpretativi rendono spesso problematiche le scelte, con tutto ciò
che ne consegue anche sotto il profilo della responsabilità.
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Distintivo
del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma
del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
CONSIGLIO E CONSIGLIERI
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Qual è il ruolo del consigliere nel Comune?
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Le regole
elettorali e la posizione giuridica dei consiglieri sono disciplinate dalla
legge. Essi entrano in carica all'atto della proclamazione oppure, in caso di
surrogazione, non appena è adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. La
cessazione dalla carica, se volontaria, avviene mediante le dimissioni, il cui
regime è disciplinato con molta precisione dalla legge. Ciò perché,
specialmente in passato, la mancanza di regole rendeva troppo "politica la
gestione dell'atto delle dimissioni, favorendo pressioni e negoziazioni non
sempre trasparenti. Il legislatore ha perciò fissato con legge l'immediata
efficacia e la non revocabilità delle dimissioni, impedendo sul nascere
qualsiasi forma di pressione sul restante corpo consiliare e sugli organi di
governo. La durata del consiglio è attualmente fissata in cinque anni: esso
dura in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e nella fase
pre-elettorale può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.
Il Consiglio,
per i propri lavori, può avvalersi di commissioni, i cui poteri e la cui
organizzazione sono disciplinati da un apposito regolamento.
Il consigliere,
nello svolgimento del proprio compito, ha diritto di ottenere rispettivamente
dagli uffici comunali e provinciali le notizie e le informazioni utili
all'espletamento del proprio mandato ed è tenuto al segreto nei casi previsti
dalla legge. Egli ha un potere di iniziativa su ogni questione sottoposta alla
deliberazione del Consiglio. È anche titolare di una funzione ispettiva sul
funzionamento dell'ente, che esercita attraverso la presentazione di
interrogazioni e mozioni.
Un quinto dei
consiglieri può chiedere la riunione del Consiglio inserendo all'ordine del
giorno le questioni richieste: in tal caso chi presiede il Consiglio è tenuto a
convocare ed effettuare la seduta consiliare. I lavori consiliari e quelli delle
commissioni hanno carattere pubblico, salvi i casi previsti dal regolamento.
Sul fronte
delle riforme, è interessante la prospettiva di cambiare lo stato giuridico ed
economico dei consiglieri. Oggi il consigliere ha diritto solo alle assenze
retribuite per la giornata del Consiglio. Con la riforma vengono previste la
possibilità di trasformare i gettoni di presenza in un'indennità di funzione e
la fruizione più ampia di permessi per Consigli e commissioni.
Il Consiglio
comunque resta il luogo dove si dibatte la politica dell'Ente locale: è
importante preservarne l'importante funzione, rendendola moderna senza incorrere
nello svilimento del ruolo.
GIUNTA E ASSESSORI
Cosa
vuol dire oggi essere assessore?
Vuol dire svolgere un lavoro difficile, impegnativo e delicato, nel quale
l'impegno civico e lo spirito di servizio devono essere assolutamente prevalenti
su ogni altra motivazione che spinga ad accettare la carica.
Gli assessori,
che insieme al sindaco costituiscono la Giunta comunale, variano di numero in
relazione alla classe demografica dei Comuni. La legge ne stabilisce il numero
massimo, lasciando allo statuto dell'Ente la concreta fissazione del numero
effettivo. Si parte da due assessori per i Comuni sino a 3mila abitanti per
arrivare ai 16 assessori per i Comuni da oltre 1.000.000 di abitanti.
Per i comuni
sopra i 5.000 abitanti, come Pederobba, la legge stabilisce la presenza di 4
assessori.
Anche la figura
dell'assessore ha subìto una qualche evoluzione in relazione alla riforma del
1993. Prima di allora gli assessori erano eletti dal Consiglio comunale insieme
con l'elezione di sindaco e presidente. Nel nuovo sistema gli assessori sono
nominati dal sindaco, fra persone anche esterne e non facenti parte del
Consiglio. Lo Statuto del nostro comune da la possibilità che due assessori
possano essere anche esterni al Consiglio Comunale.
La
legge prescrive inoltre che non può essere nominato assessore il coniuge, gli
ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del sindaco,
che l'assessore non può ricoprire la carica per più di due mandati e che,
infine, non può assumere incarichi o consulenze presso enti o istituzioni
dipendenti o controllate
L'incarico di
assessore ha la stessa durata della Giunta, cinque anni; una eventuale
anticipata cessazione può avvenire per scioglimento anticipato della
consiliatura, per morte, decadenza, dimissioni o revoca dall'incarico. La
decadenza degli assessori può avvenire per motivi collegati alla scarsa
presenza ai lavori di Giunta (l'assenza per tre sedute consecutive, senza
giustificato motivo può comportare la decadenza) o per specifici motivi
previsti dalla legge, che vengono così a costituire altrettante preclusioni per
l'esercizio della carica (ad esempio condanna per alcuni tipi di reato).
Il ruolo
dell'assessore, nell'attuale sistema, è sostanzialmente quello di collaboratore
del sindaco, dai quali dipende la stessa nomina nell'incarico. L'assessore è
legato al sindaco da un rapporto fiduciario: egli, così come può nominarlo,
allo stesso modo può revocarlo.
La Giunta,
nell'attuale ordinamento, è l'organo che attua l'indirizzo che il Consiglio
imprime alla attività dell'Ente locale. La sua funzione di gestione è, per così
dire, "residuale", in quanto la sua competenza riguarda gli atti di
amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio, al sindaco, agli organi
di decentramento, al segretario o ai dirigenti.
La Giunta
"riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli
indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti
dello stesso". Le leggi Bassanini e gli altri provvedimenti di snellimento
e decentramento hanno notevolmente valorizzato il ruolo dei dirigenti degli Enti
locali, impoverendo specularmente le attribuzioni già esercitate dalle Giunte.
È perciò in
corso una ridefinizione, sul campo, di ruoli e assetti che certamente
comporteranno un riequilibrio e un ridisegno nell'articolazione dei diversi
compiti. Le riforme amministrative hanno un impatto progressivo sull'assetto
delle strutture: soltanto la sperimentazione concreta potrà darci indicazioni
risolutive per valutare il quadro effettivo delle modificazioni in corso.