Comune di Pederobba
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L’Imposta Comunale sugli Immobili si applica a: fabbricati, case,
negozi, capannoni industriali, terreni fabbricabili e terreni agricoli. Si
applica anche in caso di godimento, su un immobile, del diritto di usufrutto,
uso o abitazione.
L’imposta da pagare va dal 4 al 7 per 1000 del valore imponibile.
L'aliquota da applicare viene stabilita dai singoli comuni.
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1.
Soggetti passivi dell'imposta (contribuenti)
sono i titolari, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non
hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività, dei
seguenti diritti sugli immobili individuati nel successivo articolo 3:
a) Proprietà: è il diritto di godere e disporre dell’immobile in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico;
b)
Usufrutto:
è il diritto di godere dell’immobile, utilizzandolo e percependone i
frutti, comunque, rispettandone la destinazione economica;
c)
Uso:
è il diritto di servirsi di un immobile e, se fruttifero, di
raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni del titolare di tale diritto
e della sua famiglia;
d)
Abitazione:
è il diritto di abitare la casa adibita a residenza familiare e le sue
pertinenze, limitatamente ai bisogni del titolare di tale diritto e della sua
famiglia. Il diritto di abitazione, se effettivamente esercitato, si
costituisce, per il coniuge superstite, automaticamente come previsto
nell’articolo 540 del codice civile e, per il coniuge separato, mediante
convenzione o sentenza;
e)
Enfiteusi:
è il diritto di godere di un fondo altrui in modo perpetuo o per un
periodo non inferiore a 20 anni, con l’obbligo di migliorare il fondo stesso e
di pagare un canone;
f)
Superficie:
è il diritto, su autorizzazione del proprietario del terreno (che
mantiene la proprietà dello stesso), a fare e mantenere sul suolo una
costruzione di cui si acquista la proprietà;
g)
Locazione
finanziaria (comunemente
denominata leasing)
è il contratto che intercorre fra un’impresa che concede ad un
utilizzatore il godimento di un bene immobile per un tempo determinato a fronte
del pagamento di un canone periodico e con pattuizione della facoltà, al
termine di tale contratto, di prorogarlo oppure di acquisire la proprietà del
bene. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il
locatario.
h)
Locazione
con patto di futura vendita:
è il contratto con il quale si acquisisce automaticamente la
proprietà del bene da parte dell'acquirente con il pagamento dell'ultima rata.
Pertanto, per gli alloggi concessi in locazione con
patto di futura vendita (comunemente
denominati “alloggi a riscatto”), soggetto passivo dell’ICI è
l’assegnatario, in quanto titolare di un diritto assimilabile a quello di
abitazione.
2.
Nel caso di costituzione dei diritti reali di godimento di uso, usufrutto
o abitazione, soggetto passivo è il titolare di tali diritti. Il titolare della
sola "nuda proprietà" non è considerato soggetto passivo e,
pertanto, è escluso da qualsiasi adempimento relativo agli obblighi di
dichiarazione e relativo versamento.
3.
Tutti i diritti elencati al comma 1 (con esclusione del diritto di
abitazione per il coniuge superstite) devono essere costituiti mediante atti
redatti in forma scritta e regolarmente registrati.
4. La natura di contribuente si acquista dalle seguenti date:
a) per atti fra vivi, dalla data di stipula degli atti di cui al precedente comma 3;
b) in deroga a quanto previsto nella lettera a), in caso di fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di contribuente a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;
c) in caso di successione sia legittima che testamentaria, dalla data di decesso del “de cujus”;
d) nel caso di usucapione, fin dalla data del possesso dell’immobile così come indicato nella sentenza di riconoscimento di tale diritto;
in tutti gli altri casi, dalla data di acquisizione del diritto reale così come previsto dal codice civile.Con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 19.12.2001, si è deliberato di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'Imposta Comunale sugli Immobili:
| Aliquota ordinaria | 6,25 per mille | |
| Aliquota inferiore a quella ordinaria | 5,00 per mille | per i seguenti immobili: |
|
I. Unità immobiliare ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata; |
||
| II. Unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale. | ||
| III. Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; | ||
| IV: Le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al 2° grado di parentela adibite a loro abitazione principale. | ||
| Le pertinenzedei fabbricati sopra indicati punti I, II,III, IV sono assoggettate all'aliquota inferiore, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione e comunque fino al numero massimo di due pertinenze. | ||
Detrazione Euro 154,94 |
per abitazione principale, intendendo per abitazione principale: | |
| I. unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento vi dimora abitualmente; | ||
| II. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata. | ||
| III. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. | ||
| Detrazione Euro 258,23 | a favore dei contribuenti che dichiarano contemporaneamente: | |
| I. un reddito complessivo percepito dal proprio nucleo familiare nell'anno 2001 derivante da pensione per un importo lordo non superiore a £. 10.000.000 pari a Euro 5164,57. | ||
| II. di non possedere altre unità immobiliari nel territorio nazionale; | ||
| III. di non possedere patrimonio mobiliare superiore a Euro25.822,84 | ||
| IV. di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze; | ||
| V. di non avere reddito dominicale derivante dalla proprietà di terreni agricoli di superficie superiore a 3.000 mq. |
Le riduzioni si applicano nei seguenti casi:
3. Per i fabbricati inagibili o inabitabili:
a) l’imposta è ridotta del 50 per cento se i fabbricati sono dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non sono utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio urbanistica con perizia a carico del proprietario su domanda, redatta in carta semplice, da parte del contribuente. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, documentando lo stato dell’immobile.
b) la riduzione dell’imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all’ufficio urbanistica oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva, in osservanza alle disposizioni vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. Per il riconoscimento di tale riduzione va presentata la relativa comunicazione di cui al successivo articolo 11.
c) sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell’integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi tali gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
d) il riutilizzo dei locali dichiarati inagibili e/o inabitabili è subordinato al rilascio del certificato di agibilità o abitabilità da parte dell’Ufficio Tecnico e l’eliminazione della causa ostativa all’uso dei locali deve essere portata a conoscenza dell’Ufficio Tributi del Comune con la comunicazione di cui al successivo art. 11.
1.
Il Consiglio comunale, La
Giunta Comunale con la stessa deliberazione con la quale annualmente
determina le aliquote ICI, stabilisce la misura (da L. 200.000 a L. 500.000)
della detrazione da applicare all’imposta dovuta per le unità immobiliari
adibite ad abitazione principale.
La predetta facoltà può essere
esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di
particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del
competente organo comunale.
2.
Per abitazione principale si
intende:
a) l’unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente;
b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;
3.
Qualora il Consiglio Comunale la
Giunta Comunale non determini alcuna misura la detrazione da applicare
è di L. 200.000.
4. In caso di più contitolari che dimorano nella stessa abitazione principale (come individuata nel precedente comma 2), la detrazione di cui al presente articolo va suddivisa tra loro in parti uguali indipendentemente dalle rispettive quote di possesso. Qualora l’abitazione principale sia occupata da uno solo dei contitolari la detrazione spetta interamente allo stesso.
5. La detrazione si applica in occasione dei singoli versamenti dell’imposta e secondo le stesse percentuali riferite ai versamenti medesimi secondo le misure di cui al successivo articolo 9, comma 2.
6. Per i fabbricati inagibili o inabitabili:
a) l’imposta è ridotta del 50 per cento se i fabbricati sono dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non sono utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio urbanistica con perizia a carico del proprietario su domanda, redatta in carta semplice, da parte del contribuente. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, documentando lo stato dell’immobile.
b) la riduzione dell’imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all’ufficio urbanistica oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva, in osservanza alle disposizioni vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. Per il riconoscimento di tale riduzione va presentata la relativa comunicazione di cui al successivo articolo 11.
c) sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell’integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi tali gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
d) il riutilizzo dei locali dichiarati inagibili e/o inabitabili è subordinato al rilascio del certificato di agibilità o abitabilità da parte dell’Ufficio Tecnico e l’eliminazione della causa ostativa all’uso dei locali deve essere portata a conoscenza dell’Ufficio Tributi del Comune con la comunicazione di cui al successivo art. 11.
1.
L’imposta è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali
corrisponde un’autonoma imposizione tributaria.
2.
Termini per i versamenti
a) i contribuenti devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al comune, per l’anno in corso, in due rate secondo la vigente normativa
b)
i predetti soggetti possono, tuttavia, versare l’imposta
dovuta per l’intero anno in un’unica soluzione, entro il termine di scadenza
della prima rata.
c)
In
caso di successione legale o testamentaria, il versamento della rata scaduta può
essere effettuato entro il sesto mese successivo al decesso.
d)
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel
periodo di durata del procedimento (cioè dalla data di inizio del procedimento
fino a quella dell’eventuale decreto di assegnazione dell’immobile, o di
chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione) ed è prelevata, nel
complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento
dell’imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in
cui il prezzo è stato incassato (vale a dire entro tre mesi dalla data del
decreto di assegnazione dell’immobile oppure dalla data di chiusura del
fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell’immobile).
e)
In situazioni di particolare disagio economico-sociale il contribuente può
richiedere la rateazione del versamento che verrà concessa dall’Ufficio
Tributi, previo parere favorevole della Commissione Comunale Assistenza, con le
seguenti scadenze:
n
acconto: due rate da versare nel mese di giugno e nel mese di
settembre;
n
saldo: due rate da versare dal 1° al 20 dicembre e dal 1° al 20
marzo.
f) Il versamento dell’intera imposta dovuta da più contitolari di immobili, e solo per essi, può essere effettuato anche per conto di tutti gli altri da un solo contitolare.
Modalità
di versamento
a) L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore, direttamente o tramite conto corrente postale al concessionario della riscossione come individuato al successivo articolo 10;
b) qualora il soggetto di cui al successivo articolo 10 sia diverso dalla Tesoreria Comunale, il pagamento dell’imposta può avvenire comunque presso la medesima direttamente o tramite conto corrente postale;
c) quando l’imposta complessivamente dovuta risulta inferiore a L.. 10.000 i versamenti non devono essere eseguiti.
1.
I
soggetti passivi devono dichiarare l’acquisizione degli immobili, su
apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio.
La
dichiarazione a effetto anche per gli anni successivi sempreché non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un
diverso ammontare dell’imposta dovuta, in tal caso il soggetto interessato
e’ tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni
intervenute entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa all’anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più
soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile può
essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati
nell’art. 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui
e’ attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale, la
dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per
conto dei condomini. (art. 10 comma 4 del d.lvo n. 504/92).
1. Disciplina generale:
a)
Il contribuente può presentare al comune al quale è stata versata l'imposta
domanda di rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine
di cinque
tre anni dal giorno del pagamento ovvero da
quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Per gli anni di imposta precedenti all’entrata
in vigore del presente regolamento i termini di prescrizione sono disciplinati
al successivo articolo 24, comma 3;
b) Il diritto alla restituzione è accertato definitivamente in conseguenza ad un procedimento di contenzioso che si è concluso con una sentenza o atto divenuto definitivo.
Detto procedimento può riferirsi sia a contenzioso instaurato nei confronti del Comune, che a contenzioso nei confronti di altro Ufficio se riguardante i presupposti dell'imposta comunale sugli immobili.
Il diritto alla restituzione decorre dalla data di deposito dell'ultima sentenza o atto divenuto definitivo, o negli altri casi dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.
c) Per gli anni di imposta precedenti all’entrata in vigore del presente regolamento i termini di prescrizione sono disciplinati al successivo articolo 24, comma 3;
2. Rimborsi in caso di contenzioso sulle rendite catastali o sul reddito o valore:
Per
gli immobili, sui quali a seguito di ricorso del contribuente contro
l'attribuzione della rendita, reddito o valore, sia stata definitivamente
accertata una minore rendita, reddito o valore, il rimborso delle somme
versate in eccedenza, da richiedersi entro i termini di cui al comma 1,
compete dal giorno successivo alla data di deposito del ricorso presso la
Commissione Tributaria, ovvero dalla data di registrazione in atti della
rendita rettificata. Sulle somme rimborsate per imposta vanno computati gli
interessi nella misura di cui al comma 5 del presente articolo.
Per gli immobili, sui quali a seguito di ricorso
del contribuente contro l’attribuzione della rendita, reddito o valore, sia
stata definitivamente accertata una minore rendita, reddito o valore, il
rimborso delle somme versate in eccedenza, da richiedersi entro i termini di
cui al comma 1, compete dal giorno di errata attribuzione della rendita. Sulle
somme rimborsate per imposta vanno computati gli interessi nella misura di cui
al comma 6 del presente articolo.
3. Rimborsi in caso di attribuzione della rendita definitiva:
Per i fabbricati di cui
al comma 2, lett. b), dell'articolo 5 del presente regolamento denunciati con
rendita provvisoria, qualora la rendita attribuita dall'Ufficio Tecnico
Erariale sia inferiore a quella dichiarata dal contribuente, il Comune
provvede al rimborso d'ufficio delle somme versate in eccedenza comprensive
degli interessi di cui al comma 5 del presente
articolo, per tutti gli anni, a partire dal 1994, in cui è stata versata
l'imposta interessi di cui al comma 6 del presente articolo, per tutti gli anni in
cui è stata versata l’imposta;
4. Rimborsi in caso di usucapione:
Il contribuente che ha
provveduto al versamento dell'imposta per gli immobili oggetto di sentenza di
usucapione a favore di terzi, ha diritto al rimborso dell'imposta, comprensiva
degli interessi nella misura di cui al comma 5 del
presente regolamento interessi nella misura di cui al
comma 6 del presente articolo, versata in eccedenza da
richiedersi entro cinque
tre anni dalla data di deposito della
sentenza.
5. Rimborso in caso di aree divenute inedificabili:
Per le aree
divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all’imposta pagata,
maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo
decorrente dall’ultimo acquisto per atti fra vivi dell’area e, comunque,
per un periodo non eccedente cinque anni. La domanda di rimborso deve essere
presentata entro il termine di cinque
tre anni dalla data in cui le aree sono state
assoggettate a vincolo di inedificabilità. La decorrenza del vincolo di
inedificabilità viene stabilita dalla data di approvazione da parte del
comune del relativo provvedimento urbanistico; qualora durante i tre anni
successivi a tale provvedimento venga rimosso il vincolo di inedificabilità,
il comune provvederà al recupero della somme rimborsate per imposta ed
interessi rivalutandole, in riferimento alla data della riacquisita natura
edificatoria dell’area, con l’applicazione del tasso di interesse legale.
6. Interessi sui rimborsi:
Sulle
somme dovute al contribuente spettano gli interessi, nella misura indicata
nell’art. 18 comma 5, per ogni
semestre compiuto intercorrente tra la data di presentazione della domanda di
rimborso e la data del provvedimento di liquidazione della maggior somma
versata.
Sulle
somme dovute al contribuente spettano gli interessi, per ogni semestre
compiuto intercorrente tra la data di presentazione della domanda di rimborso
(ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 in cui rimborso avviene
d’ufficio) e la data del provvedimento di liquidazione della maggiore somma
versata, nelle seguenti misure:
4,5%
dal 01.01.1993 al 31.12.1993, 3% dal 01.01.1994 al 31.12.1996, 2,5% dal
01.01.1997;
7. Compensazione:
E’ consentita la compensazione degli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili anche se relativa a periodi di imposta diversi, su richiesta del contribuente da effettuarsi entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso.
8. Esonero dal rimborso:
Non si fa luogo al rimborso quando l'importo complessivo risulta pari o inferiore a L. 10.000.
1.
Per l’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia di cui
all’art. 11 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per
cento del tributo dovuto, con un minimo di L. 100.000.- Se la dichiarazione o la
denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100%
della maggiore imposta dovuta.
2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento dell'imposta non versata o tardivamente versata, salvo quanto previsto dall’art. 14 comma 7.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti , ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori, per ogni semestre compiuto decorrente dal giorno successivo a quello si scadenza del versamento, nelle seguenti misure:
4,5% dal 01.01.1993 al 31.12.1993, 3% dal 01.01.1994 al 31.12.1996, 2,5% dal 01.01.1997;
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 21.12.1998
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 21.12.1999
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31.03.2000
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 18.12.2000
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19.12.2001
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