Questa
piccola
guida offre
al cittadino esempi pratici all’uso dell’autocertificazione, alle
dichiarazioni di nascita ed altre notizie utili sulle novità del
Testo Unico.
Con
l'entrata in vigore del testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, diventano
più snelli e facili i rapporti tra i cittadini e le pubbliche
amministrazioni.
Le
modifiche che sono state apportate hanno prodotto semplificazione e
snellimento in materia di documentazione amministrativa (certificati,
carte di identità, autocertificazione, dichiarazione di nascita,
ecc.) da presentare alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti
Gestori di Pubblici Servizi (ENEL, POSTE, A.S.M. ecc.).
Viene
in primo luogo significativamente ampliatolo spazio delle
dichiarazioni sostitutive: esse sono utilizzabili al posto della
certificazione sia per stati, qualità personali e fatti sia
dell'interessato che di altri soggetti di cui egli sia a conoscenza.
Le dichiarazioni sostitutive hanno lo stesso periodo di
validità delle certificazioni che sostituiscono e non sono soggetta a
imposto di bollo.
Le
dichiarazioni sostitutive possono essere sottoscritte dagli
interessati direttamente nel momento in cui vengono presentate e
l'attestazione di autentiticità è apposta dal funzionario che le
riceve. Le
dichiarazioni sostitutive NON possono essere utilizzate solo per i
seguenti certificati:
medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità Ce, di marchi
o brevetti previsti esplicitamente dalla legislazione di settore.
Un
secondo elemento di snellimento è costituito dalla possibilità
offerta ai cittadini di presentare istanze e richieste anche in via
telematica o per fax. In tali casi per provare l'autenticità della
sottoscrizione: basta allegare la fotocopia di un documento di
identità personale.
Il Testo Unico
prevede inoltre l'ampliamento della validità dei certificati: in
linea generale essa è fissata in sei mesi, mentre la validità è
illimitata per le attestazioni che si riferiscono a stato o fatti non
modificabili. In ogni caso il certificato scaduto può essere
validamente utilizzato attraverso una asseverazione da parte del
soggetto interessato sulla non modificazione dei dati in essi
contenuti.
Il testo Unico
ha confermato la suddivisione in due grandi categorie delle
dichiarazioni sostitutive, a seconda che esse siano sottoscritte in
sostituzione «di atto notorio», oppure «di certificazione».
Quest'ultima tipologia si attaglia all'autodichiarazione che
sostituisce una certificazione. A quella, cioè, con la quale il
dichiarante attesta informazioni in proprio possesso si quanto già
risulta da registri, elenchi o albi di una pubblica amministrazione.
In alternativa a questa, esiste l'altra tipologia di autodichiarazione
che è quella idonea a sostituire il vero e proprio «atto notorio»,
destinato in passato a essere sottoscritto alla presenza dei
testimoni.
Sul distinguo
tra le due forme di autodichiarazione sostitutiva il T.U. precisa che:
Si applica la
modalità di dichiarazione «sostitutiva di certificazione» per
l'attestazione di qualsiasi informazione compresa nell'elencazione
fatta dall'articolo 46 del T.U. da ritenere tassativa. In tutti gli
altri casi, i fatti da certificare sono attestati sempre mediante
dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Tra le novità
dell'elencazione di cui all'articolo 46, figura la possibilità di
autocertificare l'esistenza o meno a proprio carico di procedure
concorsuali, oppure l'attestazione di non essere sottoposto a
procedimento penale, per quanto risulti a conoscenza dello stesso
interessato.
AUTENTICA
DI COPIE
Tra le novità
del Testo Unico significativa è quella per cui da oggi si dà al
cittadino la possibilità di consegnare allo sportello degli uffici
comunali non già l'originale di un documento in proprio possesso, ma
una copia resa conforme tramite la firma apposta dalla stesso
cittadino. L'articolo 19 del T.U. prevede che la copia conforme di
alcune tipologie di documento possa essere rilasciata sotto firma di
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Questa
dichiarazione è da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto o
anche rimanendo a casa, allegando la copia fotostatica del documento
di identità, avvalendosi della possibilità di invio per posta, per
fax, o per il tramite di una terza persona.