Ufficio Anagrafe

Carta dei servizi

Orario al pubblico:
dal lunedì al venerdì …….. 9.00 – 12.30
sabato mattina …………….. 9.00 – 11.45
lunedì ………………………….15.00 – 18.00

Iscrizione anagrafica
Va chiesta per trasferimento della residenza da altro Comune o per rimpatrio dall’Estero. E’ necessario avere la dimora abituale a Pederobba. L’Ufficio Anagrafe verifica se di fatto il richiedente abiti stabilmente in quella via, vicolo o piazza.
Il cittadino italiano deve presentare la richiesta su apposito modulo esibendo un valido documento di identità personale e il codice fiscale.
Il cittadino straniero deve inoltre esibire il passaporto ed il permesso di soggiorno rilasciato dall’autorità di Pubblica Sicurezza (Questura).
Si precisa che tutte le persone legate da vincoli di parentela, affinità o da vincoli affettivi, coabitanti nella stessa abitazione formano una sola famiglia anagrafica; solo quando non esiste relazione di parentela o vincolo affettivo si possono avere due famiglie anagrafiche occupanti lo stesso numero civico.
N.B
La veridicità delle dichiarazioni rese dal cittadino all’Ufficio Anagrafe viene accertata dalla Polizia Municipale entro venti giorni dalla data della richiesta.
Cambio di residenza all’interno del Comune
Quando il cittadino all’interno del territorio comunale cambia abitazione spostandosi di via o di numero civico deve dare apposita comunicazione all’Ufficio Anagrafe del Comune. Anche in questo caso viene eseguito l’accertamento dalla Polizia Municipale come per l’iscrizione anagrafica.
Aggiornamento di patente o libretto di circolazione in seguito a variazione di residenza
L’aggiornamento della patente di guida e del libretto di circolazione (ciclomotori, motoveicoli, rimorchi e autoveicoli) avviene in seguito a iscrizione anagrafica o cambio di residenza all’interno del Comune.
Il cittadino deve richiedere, e compilare, gli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Anagrafe. Questi vengono invianti alla Motorizzazione di Roma che invierà agli interessati i tagliandi adesivi da applicare sui documenti. L’operazione è gratuita.
Certificazioni e attestazioni
L’Ufficio rilascia immediatamente, previa esibizione di un documento di identità personale:

  • certificato di residenza,
  • stato di famiglia.
  • certificato di cittadinanza (solo per i cittadini italiani);
  • certificato per gli iscritti A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero);
  • certificato di stato libero, di vedovanza;
  • certificati cumulativi o contestuali;
  • altre risultanze anagrafiche consentite dalla legge.

Per tutte le certificazioni è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo, salvo che una norma di legge la escluda.
Carta d’identità elettronica
La carta d’identità viene rilasciata ai residenti in Pederobba.
Per il rilascio della carta d’identità il richiedente deve presentare:

  • una fotografia formato tessera;
  • la carta d’identità scaduta. In caso di smarrimento o furto è necessario presentare denuncia di smarrimento o furto al Comando dei Carabinieri (indicando il numero della carta e la data di rilascio) e presentare copia all’Ufficio Anagrafe;
  • pagamento del diritto fisso, stabilito dalla Legge (Euro 22,21).

Al cittadino straniero il documento viene rilasciato NON valido per l’espatrio.
Per il rilascio ai minori di carta di identità valida per l’espatrio, è necessario che i due genitori firmino una dichiarazione di assenso, contestualmente alla richiesta.

DOCUMENTI PER RILASCIO PASSAPORTO ELETTRONICO:

  • 2 fotografie come da nota (*)
  • marca concessioni governative per passaporti euro 73,50
  • un versamento con ricevuta ed attestazione di euro 42,50 su c.c.p. 67422808 intestato al “Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro”

CAUSALE: “importo per il rilascio del passaporto elettronico”:

  • firma del coniuge (in caso di figli minori di anni 18)
  • firma dei genitori (in caso di richiedente minore di anni 18)
  • riconsegnare il passaporto scaduto o da rinnovare
  • fotocopia delle carte d’identità e dei codici fiscali di tutti gli interessati
Ufficio e indirizzo Giorno Mattina Pomeriggio
Questura di Treviso Ufficio Passaporti
(ex Appiani – Palazzo A)
Piazza delle Istituzioni n. 1
31100 (TREVISO – TV)
telefono: 0422-248216
Fax: 0422/248207
Email: ammin.quest.tv@pecps.poliziadistato.it
Lunedì  08:30-12:00 15:00-16:00
Martedì  08:30-12:00
Mercoledì  08:30-12:00 15:00-16:00
Giovedì  08:30-12:00
Venerdì  08:30-12:00
Sabato
Domenica

Dal 16.4.2018 verranno accettate le pratiche per il rilascio del passaporto solo previo appuntamento online da prenotare tramite sito: https://www.passaportonline.poliziadistato.it (anche per i minori di anni 12 a cui non vengono prese le impronte digitali).
Per urgenze documentate si prega recarsi in Questura di Treviso – Ufficio passaporti dal lunedi al venerdi dalle ore 08:30 alle ore 09:00

Ogni ulteriore informazione utile con relativa modulistica è disponibile sul sito www.poliziadistato.it cliccando sul link “passaporti”, consultando il sito dedicato alla Questura di TREVISO: http://questure.poliziadistato.it/treviso cliccando sul link “rilascio passaporti e modulistica” oppure contattando il nr. 0422-248216.

(*) REQUISITI DELLE FOTOGRAFIE: “LE FOTOGRAFIE DEVONO ESSERE FORMATO TESSERA, NON PIU’ VECCHIE DI 6 MESI, DI DIMENSIONI 35 – 40 mm, CON SFONDO BIANCO. IN ESSE, IL VOLTO, RIPRESO FRONTALMENTE, COMPLETAMENTE SCOPERTO E SENZA OMBRE O RIFLESSI, DEVE COMPRENDERE CIRCA IL 70 – 80% DELLO SPAZIO. LE FOTO DEVONO ESSERE STAMPATE SU CARTA NON LUCIDA E CON COLORI AD ALTA DEFINIZIONE. L’ESPRESSIONE DEL VISO DEVE ESSERE NEUTRA, CON LA BOCCA CHIUSA; GLI EVENTUALI OCCHIALI DEVONO PERMETTERE CHIARAMENTE LA DISTINZIONE DEGLI OCCHI ED ESSERE CHIARI E PRIVI DI RIFLESSI”.

Legalizzazione di foto
Può essere eseguita solo quando la foto deve essere prodotta ad una pubblica Amministrazione (per es.: per il rilascio del passaporto, per il rilascio della patente di guida, per altre autorizzazioni come porto d’armi, licenze di caccia, ecc.).
Non si possono autenticare foto per l’iscrizione scolastica, per gite scolastiche, per enti ed uffici privati (Circoli ed associazioni sportive, palestre, banche, ecc.).

Autenticazione di firma e di copia
Le autenticazioni di firma e di copia riguardano solo atti che devono essere presentati ad una pubblica Amministrazione, o ad Enti erogatori di servizi di pubblica utilità e qualora la Legge lo preveda espressamente.
In generale NON SI AUTENTICANO: sottoscrizioni e copie di atti inerenti all’attività giudiziaria civile o riguardanti rapporti tra privati (procure, vendite, negozi giuridici in genere; sottoscrizioni di atti di società, disposizioni testamentarie, rinunce ed accettazioni di incarichi, deleghe per l’espletamento di incarichi privati; copie di fatture, di modelli 101, 740, 730 e assimilati, verbali di consigli di amministrazione; ecc.).
Gli atti privati debbono essere autenticati necessariamente da una notaio, a meno che non siano espressamente richiesti in copia e allegati ad una documentazione rivolta ad una pubblica amministrazione.
Per l’autentica di copia bisogna presentare:

  • l’originale del documento e la relativa copia da autenticare;
  • documento di identità valido (es. Passaporto o carta di identità o patente di guida);
  • marche da bollo a seconda degli usi (per autenticazioni esenti dalla imposta di bollo è necessario specificare la norma di legge che esclude l’applicazione del bollo).

Per l’autentica di firma è necessario:

  • presentare un proprio documento di identità valido (es. Passaporto o carta di identità o patente di guida);
  • firmare di fronte al funzionario;
  • marca da bollo a seconda degli usi.

In seguito all’entrata in vigore della legge n. 127/1997 (Bassanini) e successive modificazioni, non è più necessario autenticare:

  • le sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, (cosiddette autocertificazioni);
  • le domande di partecipazione a concorso pubblico:
  • le sottoscrizioni di istanze dirette alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, quando la firma è fatta in presenza del dipendente addetto alla ricezione oppure quando l’istanza è corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore;
  • le sottoscrizioni di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà contenute in una istanza alla pubblica amm.ne, quando la firma è fatta in presenza del dipendente addetto alla ricezione oppure quando l’istanza è corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.

Autocertificazioni
Possono essere autocertificate, e non c’è bisogno di autenticare la firma, le seguenti qualità personali:
data e luogo di nascita; residenza; cittadinanza; stato di famiglia; posizione agli effetti degli obblighi militari; iscrizione in albi ed elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione; nascita di figlio; decesso di coniuge, ascendente o discendente; il godimento dei diritti politici; titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione o abilitazione, formazione, aggiornamento; situazione reddituale o economica; possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell’anagrafe tributaria e inerente l’interessato; stato di disoccupazione; qualità di pensionato, di studente, di casalinga; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali; non aver riportato condanne penali; qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.
N.B. Le autocertificazioni possono essere rese solo dai diretti interessati che abbiano compiuto la maggiore età, sotto la propria responsabilità, anche presso qualsiasi ufficio pubblico o gestore di servizi pubblici (Direzione Sanitaria, Ufficio del Registro, Catasto, Provincia, Prefettura, Motorizzazione Civile, E.N.E.L., Comune, ecc.).
Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
L’interessato può rendere dichiarazioni concernenti fatti, stati e qualità personali (relativi anche ad altri soggetti), non compresi nell’elenco di ciò che si può autocertificare, conosciuti direttamente dal dichiarante. La dichiarazione può essere resa anche da non residenti. E’ competente ad autenticare la firma sulla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in primo luogo il funzionario che riceve il documento (in genere è anche quello che lo richiede all’interessato). Seguono poi: notaio; cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal Sindaco. La dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ha validità soltanto nei rapporti con l’Ente Pubblico, o con l’ente concessionario d pubblici servizi, ma non nei rapporti di natura privatistica per i quali è necessario rivolgersi ad un notaio.
Sono rese sotto responsabilità del dichiarante ed ogni dichiarazione falsa viene punita secondo le norme del codice penale. L’esattezza delle dichiarazioni può essere controllata successivamente dagli uffici riceventi.
Dichiarazioni sostitutive e cittadini stranieri
Per i cittadini comunitari vale quanto detto sopra. I cittadini extracomunitari iscritti in Anagrafe possono utilizzare le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà solo per stati, fatti e qualità personali certificabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Delega alla riscossione di pensione
Il titolare della pensione, munito di documento di riconoscimento, può presentare un atto di delega su modello reperibile presso l’Ufficio INPS e Anagrafe. La sottoscrizione avverrà alla presenza del funzionario incaricato che autenticherà la firma.
Successivamente la delega dovrà essere presentata all’Ufficio erogatore della pensione (INPS) per la convalida.

Pagina aggiornata il 09/07/2024

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