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Cos’è il whistleblowing e la segnalazione
Il decreto legislativo numero 24 del 10 marzo 2023 ad oggetto: “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, efficace dal 15 luglio 2023, abroga l’articolo 54bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, che era stato introdotto dalla legge numero 190 del 6 novembre 2012 e poi modificato dalla legge numero 179 del 30 novembre 2017, e ridisegna il quadro normativo di riferimento per il cosiddetto whistleblowing, ovvero l’istituto di tutela delle persone che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile, delle informazioni su comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione pubblica, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.
In particolare il predetto decreto prevede che i soggetti del settore pubblico attivino propri canali di segnalazione interna che garantiscano la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
La gestione del predetto canale di segnalazione interna è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e prevede:
• il rilascio di un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
• la possibilità di richiedere, se necessario, integrazioni;
• dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
• fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
• mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Tali informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all’articolo 3, commi 3 o 4, ovvero, in sintesi: i dipendenti degli enti pubblici economici ed enti di diritto privato sottoposti a controllo, di società in house, di organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, i lavoratori autonomi, collaboratori o professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l’ente, i volontari e i tirocinanti e le persone che svolgono la propria attività con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Se dotati di un proprio sito internet, le informazioni vengono pubblicate anche in una sezione dedicata dello stesso.
La segnalazione esterna
La segnalazione esterna mediante il canale reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sul proprio sito internet, può essere effettuata quando:
• non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero quando questo, anche se attivo, non è conforme alle disposizioni normative;
• la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
• la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
• la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Obbligo di riservatezza
Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
L’articolo 12 del decreto legislativo numero 24 del 10 marzo 2023 prevede inoltre che:
• l’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati;
• nell’ambito del procedimento penale l’identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale;
• nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l’identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
• nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;
• la segnalazione è sottratta all’accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge numero 241 del 7 agosto 1990 nonché agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo numero 33 del 14 marzo 2013.
Quando il whistleblowing non si applica
Non possono essere prese in considerazione le seguenti tipologie di segnalazione:
• contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
• alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea;
• alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti della difesa o di sicurezza nazionale.
Il sistema adottato dal Comune di Pederobba
Il Comune di Pederobba ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions e ha adottato una piattaforma informatica per le segnalazioni interne conforme ai dettati normativi.
Le caratteristiche di tale sistema sono le seguenti:
• la segnalazione viene effettuata attraverso la compilazione di un questionario;
• la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e da lui gestita secondo le disposizioni normative;
• nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPCT ed eventualmente rispondere a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
• la segnalazione può essere inviata da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno.
Informativa Privacy Whistleblowing
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Pagina aggiornata il 05/07/2024